Art. 3 · Casi transnazionali

Art. 3

Casi transnazionali

In vigore dal 15 mag 2014
Casi transnazionali 1.   Ai fini del presente regolamento, un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia: a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all’; o b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato. 2.   La data di riferimento per stabilire se un caso sia transnazionale è la data di deposito della domanda di ordinanza di sequestro conservativo presso l’autorità giudiziaria competente ad emettere l’ordinanza di sequestro conservativo.
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