Art. 29
Trasmissione dei documenti
In vigore dal 15 mag 2014
Trasmissione dei documenti
1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.
2. L’autorità giudiziaria o l’autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del presente articolo, paragrafo 1, trasmette, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione, un avviso di ricevimento all’autorità, al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti con i mezzi più rapidi e avvalendosi del modulo standard elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:655:oj#art-29