Art. 25
Dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme
In vigore dal 15 mag 2014
Dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme
1. Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza nello Stato membro dell’esecuzione emette una dichiarazione, utilizzando il modulo di dichiarazione elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, attestante se e in che misura siano state sottoposte a sequestro conservativo le somme sul o sui conti bancari del debitore e, in caso affermativo, in quale data è stata attuata l’ordinanza. Qualora, in circostanze eccezionali, non sia in grado di emettere la dichiarazione entro 3 giorni lavorativi, la banca o detto altro soggetto la emette il prima possibile e al più tardi entro la fine dell’ottavo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’ordinanza.
La dichiarazione è trasmessa, senza indugio, in conformità dei paragrafi 2 e 3.
2. Se l’ordinanza è stata emessa nello Stato membro dell’esecuzione, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza trasmette la dichiarazione all’autorità giudiziaria emittente in conformità dell’ e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.
3. Se l’ordinanza è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’esecuzione, la dichiarazione è trasmessa all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’, a meno che non sia stata emessa dalla medesima autorità.
Entro la fine del primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all’emissione della dichiarazione, detta autorità trasmette la dichiarazione all’autorità giudiziaria emittente in conformità dell’ e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.
4. La banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo comunica i dettagli dell’ordinanza al debitore su richiesta del medesimo. La banca o detto altro soggetto può procedere in tal senso anche in assenza di una tale richiesta.
Storico versioni
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