Art. 24 · Attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Art. 24

Attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo

In vigore dal 15 mag 2014
Attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo 1.   La banca cui sia trasmessa un’ordinanza di sequestro conservativo procede alla sua attuazione subito dopo la ricezione dell’ordinanza stessa o, se previsto dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione, di un corrispondente incarico di attuazione dell’ordinanza. 2.   Per attuare l’ordinanza di sequestro conservativo la banca procede, fatte salve le disposizioni dell’, al sequestro conservativo dell’importo specificato nell’ordinanza: a) provvedendo affinché tale importo non sia trasferito o prelevato dal conto bancario o dai conti bancari indicati nell’ordinanza o identificati a norma del paragrafo 4; oppure b) se previsto dal diritto nazionale, trasferendo tale importo su un conto utilizzato a fini di sequestro conservativo. L’importo finale sottoposto a sequestro conservativo può dipendere dal regolamento di transazioni già pendenti nel momento in cui la banca riceve l’ordinanza o un corrispondente incarico. Tuttavia, tali transazioni pendenti possono essere tenute in conto solo se sono regolate prima che la banca emetta la dichiarazione ai sensi dell’ nel rispetto dei termini di cui all’, paragrafo 1. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), la banca è autorizzata, su richiesta del debitore, a dissequestrare somme sottoposte a sequestro conservativo e a trasferire tali somme sul conto del creditore indicato nell’ordinanza ai fini del pagamento del credito vantato dal creditore se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) tale autorizzazione della banca è specificamente indicata nell’ordinanza, in conformità dell’, paragrafo 2, lettera j); b) il diritto dello Stato membro dell’esecuzione consente tale dissequestro e trasferimento; e c) non vi sono provvedimenti confliggenti in relazione al conto interessato. 4.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo non precisa il numero del conto bancario o i numeri dei conti bancari del debitore ma fornisce solo il nome di quest’ultimo o altri dati specifici che lo riguardano, la banca o altro soggetto responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza identifica il o i conti detenuti dal debitore presso la banca indicata nell’ordinanza. Qualora, sulla base delle informazioni fornite nell’ordinanza, la banca o detto altro soggetto non sia in grado di identificare con certezza un conto del debitore, la banca a) se, conformemente all’, paragrafo 2, lettera f), è indicato nell’ordinanza che il numero del conto bancario o i numeri dei conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto o sono stati ottenuti mediante una richiesta ai sensi dell’, ottiene tale numero o tali numeri dall’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione; e b) in tutti gli altri casi, non attua l’ordinanza. 5.   L’attuazione dell’ordinanza non riguarda le somme detenute nel conto o nei conti di cui al paragrafo 2, lettera a), che eccedono l’importo specificato nell’ordinanza di sequestro conservativo. 6.   Se al momento dell’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo le somme detenute nel o nei conti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono insufficienti per il sequestro conservativo dell’importo integrale specificato nell’ordinanza, quest’ultima è attuata soltanto per l’importo disponibile sul o sui conti. 7.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda più conti detenuti dal debitore presso la stessa banca e tali conti contengono somme eccedenti l’importo specificato nell’ordinanza, l’ordinanza è attuata secondo il seguente ordine di priorità: a) conti di risparmio intestati unicamente al debitore; b) conti correnti intestati unicamente al debitore; c) conti di risparmio cointestati, fatto salvo l’; d) conti correnti cointestati, fatto salvo l’. 8.   Se la valuta delle somme contenute nel o nei conti bancari di cui al paragrafo 2, lettera a), è diversa da quella in cui è stata emessa l’ordinanza di sequestro conservativo, la banca converte l’importo specificato nell’ordinanza nella valuta delle somme con riferimento al tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea o al tasso di cambio della banca centrale dello Stato membro dell’esecuzione per la vendita di tale valuta applicabile nel giorno e all’ora dell’attuazione dell’ordinanza e procede al sequestro conservativo dell’importo corrispondente nella valuta delle somme.
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