Art. 23
Esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
In vigore dal 15 mag 2014
Esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo
1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, l’ordinanza di sequestro conservativo è eseguita in conformità delle procedure applicabili all’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell’esecuzione.
2. Tutte le autorità coinvolte nell’esecuzione dell’ordinanza agiscono senza indugio.
3. Se l’ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’esecuzione, la parte A dell’ordinanza di cui all’, paragrafo 2, e un modulo standard in bianco per la dichiarazione ai sensi dell’ sono trasmessi, ai fini del presente articolo, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’.
La trasmissione è effettuata dall’autorità giudiziaria emittente o dal creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della procedura di esecuzione secondo il diritto dello Stato membro d’origine.
4. L’ordinanza è corredata, se necessario, di una traduzione o traslitterazione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, qualora in tale Stato membro vi siano più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere attuata l’ordinanza. Tale traduzione o traslitterazione è fornita dall’autorità giudiziaria emittente utilizzando l’appropriata versione linguistica del modulo standard di cui all’.
5. L’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione adotta le misure necessarie affinché l’ordinanza sia eseguita in conformità del suo diritto nazionale.
6. Qualora l’ordinanza di sequestro conservativo riguardi più banche situate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, un modulo distinto per ciascuna banca, conforme all’, paragrafo 4, è trasmesso all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione interessato.
Storico versioni
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