Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 mag 2014
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali quali definiti all’, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a)
i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
b)
i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
c)
i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini;
d)
la sicurezza sociale;
e)
l’arbitrato.
3. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto, né ai conti tenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi di cui all’, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
4. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie.
Storico versioni
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