Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 mag 2014
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali quali definiti all’, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»). 2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: a) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; b) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa; c) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini; d) la sicurezza sociale; e) l’arbitrato. 3.   Il presente regolamento non si applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto, né ai conti tenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi di cui all’, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). 4.   Il presente regolamento non si applica ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie.
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