Art. 18
Termini per la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo
In vigore dal 15 mag 2014
Termini per la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo
1. Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore.
2. Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore.
3. Qualora ritenga, a norma dell’, paragrafo 2, che sia necessaria l’audizione orale del creditore e, se del caso, di suoi testi, l’autorità giudiziaria procede senza indugio all’audizione ed emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo all’audizione.
4. Nei casi di cui all’, i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alla decisione che impone al creditore di costituire una garanzia. L’autorità giudiziaria emette la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo senza indugio non appena il creditore abbia costituito la garanzia richiesta.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all’, l’autorità giudiziaria emette la decisione senza indugio non appena ricevute le informazioni di cui all’, paragrafi 6 o 7, purché nel frattempo il creditore abbia costituito la garanzia eventualmente richiesta.
Storico versioni
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