Art. 17
Decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo
In vigore dal 15 mag 2014
Decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo
1. L’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo esamina se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al presente regolamento.
2. L’autorità giudiziaria decide sulla domanda senza indugio e in ogni caso non più tardi della scadenza dei termini di cui all’.
3. Ove il creditore non abbia fornito tutte le informazioni richieste dall’, l’autorità giudiziaria può, salvo che la domanda sia manifestamente irricevibile o infondata, offrire al creditore l’opportunità di completare o rettificare la domanda entro un termine da essa fissato. Qualora il creditore non completi o non rettifichi la domanda entro tale termine, la domanda è respinta.
4. L’ordinanza di sequestro conservativo è emessa per l’importo giustificato dalle prove di cui all’ e secondo il disposto del diritto applicabile al credito sottostante e include, se del caso, gli interessi e/o le spese ai sensi dell’.
L’ordinanza non può in alcun caso essere emessa per un importo superiore a quello indicato dal creditore nella sua domanda.
5. La decisione sulla domanda è comunicata al creditore in conformità della procedura prevista dal diritto dello Stato membro d’origine per provvedimenti nazionali equivalenti.
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