Art. 3 · Ambito di applicazione

Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 mag 2014
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: a) a seguito della risoluzione di controversie commerciali nel quadro dell'intesa dell'OMC sulle regole e le procedure che governano la risoluzione delle controversie (intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC), nel caso in cui l'Unione sia stata autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi multilaterali e plurilaterali rientranti nell'intesa sulla risoluzione delle controversie; b) a seguito della risoluzione di controversie commerciali nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, nel caso in cui l'Unione abbia la facoltà di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti da tali accordi; c) per il riequilibrio delle concessioni o di altri obblighi, a cui può dare diritto l'applicazione di una misura di salvaguardia da parte di un paese terzo, a norma dell' dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia o delle disposizioni in materia di norme di salvaguardia inserite in altri accordi commerciali internazionali, inclusi quelli regionali o bilaterali; d) in caso di modifica di concessioni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, se non sono stati concordati adeguamenti compensativi.
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