Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «paese»: qualsiasi Stato o territorio doganale a se stante;
b) «concessioni o altri obblighi»: concessioni tariffarie o altri benefici che l'Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;
c) «livello di vanificazione o di pregiudizio»: la misura dell'impatto sui vantaggi per l'Unione derivanti da un accordo commerciale internazionale. Salvo quanto diversamente definito nell'accordo pertinente, tale impatto comprende qualsiasi effetto economico negativo derivante dalla misura di un paese terzo;
d) «penalità obbligatoria applicabile sul prezzo»: obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti responsabili delle procedure degli appalti pubblici di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo dei servizi e/o delle merci originari di alcuni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:654:oj#art-2