Art. 8
Costi ammissibili
In vigore dal 15 mag 2014
Costi ammissibili
1. Possono beneficiare di un finanziamento a norma dell’, paragrafo 1, i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’esecuzione delle misure di cui a detto articolo:
a)
indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia;
b)
costi di macellazione o abbattimento degli animali e relative spese di trasporto;
c)
indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;
d)
costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature, in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno;
e)
costi per il trasporto e la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;
f)
costi per l’acquisto, il magazzinaggio o la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell’inoculazione stessa, se la Commissione decide o autorizza tali azioni;
g)
costi per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse;
h)
in casi eccezionali e debitamente giustificati, eventuali altri costi essenziali per l’eradicazione della malattia, conformemente alla decisione di finanziamento prevista all’, paragrafo 4, del presente regolamento.
2. Come previsto dall’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i costi sono ammissibili a decorrere dalla data in cui l’insorgenza della malattia è notificata alla Commissione dagli Stati membri. Tali costi possono coprire anche quelli sostenuti in conseguenza di insorgenze sospette, a condizione che l’insorgenza della malattia sia successivamente confermata.
3. Dopo la valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione procede agli impegni di bilancio corrispondenti e al pagamento delle spese ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:652:oj#art-8