Art. 48 · Modifica del regolamento (CE) n. 178/2002

Art. 48

Modifica del regolamento (CE) n. 178/2002

In vigore dal 15 mag 2014
Modifica del regolamento (CE) n. 178/2002 All’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione è assistita da un comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in appresso denominato il “comitato”. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Il comitato è articolato in sezioni destinate a trattare tutte le questioni pertinenti. Tutti i riferimenti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali contenuti nel diritto dell’Unione si intendono fatti al comitato di cui al primo comma. (*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).» "
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