Art. 33 · Piani coordinati di controllo e raccolta di dati

Art. 33

Piani coordinati di controllo e raccolta di dati

In vigore dal 15 mag 2014
Piani coordinati di controllo e raccolta di dati 1.   Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni per i costi sostenuti per l’attuazione dei piani coordinati di controllo di cui all’ del regolamento (CE) n. 882/2004 e per la raccolta di dati. 2.   Possono beneficiare di tali sovvenzioni i seguenti costi: a) costi di campionamento e dei test di laboratorio; b) costi delle attrezzature necessarie per realizzare i controlli ufficiali e la raccolta dei dati.
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