Art. 33
Piani coordinati di controllo e raccolta di dati
In vigore dal 15 mag 2014
Piani coordinati di controllo e raccolta di dati
1. Agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni per i costi sostenuti per l’attuazione dei piani coordinati di controllo di cui all’ del regolamento (CE) n. 882/2004 e per la raccolta di dati.
2. Possono beneficiare di tali sovvenzioni i seguenti costi:
a)
costi di campionamento e dei test di laboratorio;
b)
costi delle attrezzature necessarie per realizzare i controlli ufficiali e la raccolta dei dati.
Storico versioni
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