Art. 31
Formazione
In vigore dal 15 mag 2014
Formazione
1. L’Unione può finanziare la formazione del personale delle autorità competenti responsabile dei controlli ufficiali, come previsto all’ del regolamento (CE) n. 882/2004, al fine di sviluppare un approccio armonizzato ai controlli e ad altre attività ufficiali al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo, degli animali e delle piante.
2. La Commissione mette a punto programmi di formazione che fissano gli ambiti di intervento prioritari, sulla base dei rischi individuati per la sanità pubblica, la salute e il benessere degli animali e la sanità vegetale.
3. Per poter beneficiare di un finanziamento dell’Unione come previsto al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono a che le conoscenze acquisite nel quadro di attività di formazione di cui a detto paragrafo siano diffuse nella necessaria misura e che siano utilizzate correttamente nei programmi di formazione nazionali.
4. Sono ammissibili ad un contributo finanziario ai sensi del paragrafo 1 i seguenti costi:
a)
costi di organizzazione della formazione, compresa quella aperta anche ai partecipanti dai paesi terzi, o dei programmi di scambio;
b)
costi di viaggio, alloggio e soggiorno del personale delle autorità competenti che partecipano alla formazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:652:oj#art-31