Art. 26
Contenuto e presentazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche
In vigore dal 15 mag 2014
Contenuto e presentazione dei programmi per le regioni ultraperiferiche
1. Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi per le regioni ultraperiferiche il cui inizio è previsto l’anno successivo, per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.
I programmi per le regioni ultraperiferiche presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento per l’esercizio successivo.
2. I programmi per le regioni ultraperiferiche comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
gli organismi nocivi oggetto del programma;
b)
una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma e una descrizione della situazione di tali zone in relazione alla presenza degli organismi nocivi in questione;
c)
un’analisi tecnica della situazione fitosanitaria della regione;
d)
la durata del programma;
e)
le attività incluse nel programma e, se del caso, il numero di controlli visivi, dei campioni e dei test previsti per gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti interessati;
f)
il bilancio di previsione;
g)
gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi attesi dallo stesso; e
h)
indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.
Per quanto riguarda i programmi pluriennali per le regioni ultraperiferiche, le informazioni di cui alle lettere b), e) e g) del primo comma sono fornite per ciascun anno del programma, in caso di modifiche significative rispetto all’anno precedente. L’informazione di cui alla lettera f) di tale comma è fornita per ciascuno degli anni coperti dal programma.
Storico versioni
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