Art. 17 · Condizioni

Art. 17

Condizioni

In vigore dal 15 mag 2014
Condizioni Le misure di cui all’ sono ammissibili ad una sovvenzione, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato, che siano rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell’Unione e che siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni: a) riguardino gli organismi nocivi elencati nell’allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE e nell’allegato II, parte A, sezione I; b) riguardino gli organismi nocivi cui si riferisce una misura adottata dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE; c) riguardino organismi nocivi per i quali sono state adottate misure ai sensi delle direttive 69/464/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE o 2007/33/CE; o d) riguardino organismi nocivi, non elencati nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE, che sono oggetto di una misura adottata dall’autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e che possono essere inseriti in via provvisoria nell’allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE o nell’allegato II, parte A, sezione I. Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera b), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE. Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera d), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo più di due anni dall’entrata in vigore della misura adottata dall’autorità competente dello Stato membro interessato o sostenuti dopo la scadenza di tale misura.
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