Art. 17
Condizioni
In vigore dal 15 mag 2014
Condizioni
Le misure di cui all’ sono ammissibili ad una sovvenzione, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato, che siano rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell’Unione e che siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a)
riguardino gli organismi nocivi elencati nell’allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE e nell’allegato II, parte A, sezione I;
b)
riguardino gli organismi nocivi cui si riferisce una misura adottata dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE;
c)
riguardino organismi nocivi per i quali sono state adottate misure ai sensi delle direttive 69/464/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE o 2007/33/CE; o
d)
riguardino organismi nocivi, non elencati nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE, che sono oggetto di una misura adottata dall’autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e che possono essere inseriti in via provvisoria nell’allegato I, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE o nell’allegato II, parte A, sezione I.
Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera b), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.
Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera d), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo più di due anni dall’entrata in vigore della misura adottata dall’autorità competente dello Stato membro interessato o sostenuti dopo la scadenza di tale misura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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