Art. 14 · Relazioni

Art. 14

Relazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Relazioni Per ogni programma nazionale annuale o pluriennale, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l’anno trascorso. Tale relazione comprende i risultati raggiunti, misurati sulla base degli indicatori di cui all’, paragrafo 2, lettera g), nonché un resoconto dettagliato dei costi ammissibili sostenuti. Inoltre, per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.
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