Art. 13
Valutazione e approvazione dei programmi nazionali
In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione e approvazione dei programmi nazionali
1. La Commissione valuta i programmi nazionali tenendo conto delle priorità e dei criteri stabiliti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all’, paragrafo 1.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri:
a)
l’elenco dei programmi nazionali tecnicamente approvati e proposti per il cofinanziamento;
b)
l’importo provvisorio assegnato a ciascun programma;
c)
il livello massimo provvisorio del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma; e
d)
le eventuali condizioni provvisorie cui può essere soggetto il contributo finanziario dell’Unione.
3. La Commissione approva i programmi nazionali annuali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio e il 31 dicembre di tale anno. In seguito alla presentazione delle relazioni intermedie di cui all’, la Commissione può, se necessario, modificare, tali decisioni per l’intero periodo di ammissibilità.
4. La Commissione approva i programmi nazionali pluriennali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio del primo anno della loro attuazione, tramite una decisione di sovvenzione relativa alle misure applicate e ai costi sostenuti tra il 1o gennaio del primo anno e la fine del periodo di attuazione.
5. In caso di approvazione dei programmi nazionali pluriennali in conformità del paragrafo 4, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in rate annuali. Laddove gli impegni di bilancio siano così ripartiti, ogni anno la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.
Storico versioni
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