Art. 11 · Costi ammissibili

Art. 11

Costi ammissibili

In vigore dal 15 mag 2014
Costi ammissibili Possono beneficiare di una sovvenzione ai sensi dell’ i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione dei programmi nazionali: a) costi di campionamento degli animali; b) costi per la realizzazione dei test, purché limitati: i) ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l’effettuazione di tali test; ii) ai costi del personale, a prescindere dal loro status, direttamente coinvolto nell’esecuzione dei test; c) indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia; d) costi di macellazione o abbattimento degli animali; e) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia; f) costi per l’acquisto, il magazzinaggio, l’inoculazione, la somministrazione o la distribuzione delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche utilizzati nel quadro dei programmi; g) costi per la pulizia, la disinfezione, la disinsettazione di aziende e attrezzature in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno; e h) in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi legati all’attuazione delle misure necessarie, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a g), purché tali misure siano specificate nella decisione di sovvenzione conformemente all’, paragrafi 3 e 4. Ai fini del primo comma, lettera c), il valore di recupero degli animali è detratto, se del caso, dagli indennizzi. Ai fini del primo comma, lettera d), il valore di recupero per le uova trattate termicamente non sottoposte a incubazione è detratto dagli indennizzi.
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