Art. 53 · Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Art. 53

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 15 mag 2014
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato: 1) all’, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Nell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione a norma del presenta paragrafo, l’ESMA non interviene sulle disposizioni transitorie riguardanti contratti derivati sull’energia C 6 di cui all’articolo 95 della direttiva 2014/65/UE (*1). (*1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;" 2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Una CCP autorizzata a compensare contratti derivati OTC accetta di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di negoziazione. In particolare si garantisce a una sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione per quanto riguarda: a) i requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti se l’inserimento di detti contratti nelle procedure di close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della normativa applicabile in materia di insolvenza non mette a rischio il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l’opponibilità di dette procedure; e b) la marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in un modello di rischio conforme all’. Una CCP può prescrivere che una sede di negoziazione sia in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 concernenti un trattamento non discriminatorio in termini di modalità praticate per i contratti negoziati su tale sede di negoziazione sotto il profilo dei requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti e di marginazione integrata con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale sono ulteriormente precisate con le norme tecniche adottate in conformità dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 (*2).»; 3) all’articolo 81, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «Un repertorio di dati sulle negoziazioni trasmette le informazioni alle autorità competenti conformemente ai requisiti previsti all’ del regolamento (UE) n. 600/2014 (*2)».
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