Art. 52
Relazioni e riesame
In vigore dal 15 mag 2014
Relazioni e riesame
1. Entro il 3 marzo 2019 la Commissione, previa consultazione dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull’effetto pratico degli obblighi di trasparenza definiti ai sensi degli articoli da 3 a 13, in particolare in merito all’impatto del meccanismo relativo al massimale del volume di cui all’, anche al costo di transazione per controparti qualificate e clienti professionali e di transazione di azioni di imprese a bassa e media capitalizzazione nonché all’efficacia ai fini di assicurare che il ricorso a deroghe pertinenti non danneggi indebitamente la formazione dei prezzi, alle eventuali modalità operative di attivazione di un appropriato meccanismo per l’irrogazione di sanzioni per le violazioni relative al massimale del volume in caso di violazioni del massimale e all’applicazione e alla persistente adeguatezza delle deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione stabiliti all’, paragrafi 2 e 3, e all’, paragrafi da 2 a 5.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 include l’impatto sui mercati azionari europei del ricorsa alle deroghe di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 1, lettera b), punto i), e il meccanismo relativo al massimale del volume di cui all’, con esplicito riferimento ai fattori seguenti:
a)
il livello e la tendenza della negoziazione con book di negoziazione invisibile nell’Unione dopo l’introduzione del presente regolamento;
b)
l’impatto sugli spread quotati trasparenti prima della negoziazione;
c)
l’impatto sullo spessore della liquidità nei book di negoziazione visibili;
d)
l’impatto sulla concorrenza e sugli investitori all’interno dell’Unione;
e)
l’impatto sulla transazione di azioni di imprese a bassa e media capitalizzazione
f)
gli sviluppi a livello internazionale e delle conversazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
3. Se la relazione conclude che la deroga di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 1, lettera b), punto i), danneggia la formazione dei prezzi o la transazione di azioni di imprese a bassa e media capitalizzazione, se del caso, la Commissione presenta proposte, comprese modifiche del presente regolamento, riguardanti l’uso di tali deroghe. Tali proposte comprendono una valutazione d’impatto delle modifiche proposte e tengono conto degli obiettivi del presente regolamento e degli effetti sulle perturbazioni del mercato e sulla concorrenza e dei potenziali effetti sugli investitori nell’Unione.
4. Entro il 3 marzo 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’ESMA, una relazione sul funzionamento dell’, indicando in particolare se il contenuto e il formato delle segnalazioni relative alle operazioni ricevute e scambiate tra le autorità competenti consentano di sorvegliare compiutamente le attività delle imprese di investimento a norma dell’, paragrafo 1. La Commissione ha facoltà di presentare qualunque proposta opportuna, compresa quella di dare la possibilità di segnalare le operazioni, invece che alle autorità competenti, a un sistema designato dall’ESMA che consenta alle autorità competenti di accedere a tutte le informazioni segnalate conformemente a detto articolo ai fini del presente regolamento e della direttiva 2014/65/UE e dell’accertamento di abuso di informazioni privilegiate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014.
5. Entro il 3 marzo 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione su soluzioni appropriate per ridurre le asimmetrie informative tra partecipanti del mercato nonché in quanto strumento per le autorità di regolamentazione per controllare meglio le attività di quotazione nelle sedi di negoziazione. Tale relazione valuta come minimo la fattibilità di un sistema europeo dei migliori prezzi di acquisto e di vendita per le quotazioni consolidate per conseguire tali finalità.
6. Entro il 3 marzo 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sui progressi registrati nel trasferimento delle negoziazioni di derivati OTC standardizzati in borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione ai sensi degli .
7. Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’evoluzione sull’andamento dei prezzi per le informazioni inerenti alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione raccolte presso i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione, i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione e i dispositivi di pubblicazione approvati.
8. Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sul riesame delle disposizioni in materia di interoperabilità di cui all’ del presente regolamento e all’ del regolamento (UE) n. 648/2010.
9. Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’applicazione degli del presente regolamento e degli del regolamento (UE) n. 648/2010.
Entro il 3 luglio 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’applicazione dell’
10. Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’impatto degli del presente regolamento sulle controparti centrali di nuova costituzione e autorizzati di cui all’, paragrafo 5, e le sedi di negoziazione collegate a dette controparti centrali da stretti legami nonché sulla proroga delle disposizioni transitorie di cui all’, paragrafo 5, ponderando i possibili benefici per i consumatori derivanti dal miglioramento della concorrenza e dal grado di scelta disponibile ai partecipanti al mercato rispetto all’eventuale effetto sproporzionato di tali disposizioni sulle controparti centrali di nuova costituzione e autorizzati e le limitazioni dei partecipanti locali al mercato nell’accedere alle controparti centrali globali e riguardo al buon funzionamento del mercato.
Fatte salve le conclusioni della relazione, la Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’ per prorogare il periodo transitorio conformemente all’, paragrafo 5, di un massimo di 30 mesi.
11. Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione che valuta se la soglia di cui all’, paragrafo 5, rimanga appropriata e se il meccanismo di non partecipazione rispetto ai derivati negoziati in borsa rimanga disponibile.
12. Entro il 3 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base di una valutazione del rischio eseguita dall’ESMA, dopo aver consultato il CERS, una relazione che valuta la necessità di escludere temporaneamente i derivati negoziati in borsa dall’ambito di applicazione degli . La relazione tiene conto degli eventuali rischi derivanti dalle disposizioni sul libero accesso riguardanti i derivati negoziati in borsa per la stabilità e l’ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell’intera Unione.
Fatte salve le conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’ per escludere temporaneamente i derivati negoziati in borsa dall’ambito di applicazione degli per un periodo fino a trenta mesi dal 3 gennaio 2017.
Storico versioni
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