Art. 5
Meccanismo del massimale sul volume
In vigore dal 15 mag 2014
Meccanismo del massimale sul volume
1. Per garantire che il ricorso alle deroghe di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e dell’, lettera b), punto i), non comprometta indebitamente la formazione dei prezzi, la negoziazione che beneficia di tali deroghe è soggetta alle seguenti restrizioni:
a)
la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario effettuate in una sede di negoziazione che beneficiano di tali deroghe si limita al 4 % del volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario in questione in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione nell’arco dei dodici mesi precedenti;
b)
le negoziazioni globali a livello di Unione di uno strumento finanziario che beneficiano di tali deroghe si limitano all’8 % del volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario in questione in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione nell’arco dei dodici mesi precedenti.
Tale meccanismo relativo a un massimale del volume non si applica alle operazioni concordate aventi ad oggetto azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi per i quali non sussiste un mercato liquido determinato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), e che sono negoziate entro una determinata percentuale di un prezzo di riferimento adeguato di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), o alle operazioni concordate che sono soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario in questione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto iii).
2. Qualora la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario effettuate in una sede di negoziazione che beneficiano di tali deroghe abbia superato il limite di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente che ha autorizzato l’utilizzo di tali deroghe da parte della sede stessa lo sospende in tale sede per lo strumento finanziario in questione entro due giorni lavorativi e per un periodo di sei mesi, sulla base dei dati pubblicati dall’ESMA di cui al paragrafo 4.
3. Qualora la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario effettuata in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione beneficiando di tali deroghe abbia superato il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), tutte le autorità competenti sospendono il ricorso alle deroghe stesse nell’intera Unione entro due giorni lavorativi e per un periodo di sei mesi.
4. L’ESMA pubblica, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese civile, il volume totale delle negoziazioni nell’Unione di ciascun strumento finanziario nei 12 mesi precedenti, la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario realizzata nell’Unione beneficiando di tali deroghe, nonché in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti e la metodologia utilizzata per calcolare tali percentuali.
5. Qualora il resoconto di cui al paragrafo 4 rilevi una sede di negoziazione in cui la negoziazione di uno strumento finanziario effettuata beneficiando di tali deroghe abbia superato il 3,75 % delle negoziazioni globali di tale strumento finanziario effettuate nell’Unione, sulla base delle negoziazioni dei precedenti 12 mesi, l’ESMA pubblica una relazione supplementare entro cinque giorni lavorativi successivi al 15 di ciascun mese civile in cui è pubblicata la relazione di cui al paragrafo 4. Tale relazione contiene le informazioni specificate al paragrafo 4 riguardo agli strumenti finanziari per i quali è stata superata la soglia del 3,75 %.
6. Qualora la relazione di cui al paragrafo 4 rilevi che le negoziazioni globali di un determinato strumento finanziario effettuate nell’Unione beneficiando di tali deroghe abbia superato il 7,75 % delle negoziazioni globali dell’Unione di tale strumento finanziario, sulla base delle negoziazioni dei precedenti 12 mesi, l’ESMA pubblica una relazione supplementare entro cinque giorni lavorativi successivi al 15 di ciascun mese civile in cui è pubblicata la relazione di cui al paragrafo 4. Tale relazione contiene le informazioni specificate al paragrafo 4 riguardo agli strumenti finanziari per i quali è stata superata la soglia del 7,75 %.
7. Affinché sia garantita una base affidabile per monitorare le negoziazioni effettuate nel quadro di tali deroghe e determinare se i limiti di cui al paragrafo 1 sono stati superati, i gestori delle sedi di negoziazione sono tenuti ad istituire sistemi e procedure intesi a:
a)
permettere l’identificazione di tutte le transazioni effettuate nella loro sede che beneficiano di tali deroghe; e
b)
garantire che la percentuale delle negoziazioni consentita in base alle regole di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia superata in nessuna circostanza.
8. Il periodo di pubblicazione dei dati delle negoziazioni da parte dell’ESMA, per la quale deve essere monitorata la negoziazione di uno strumento finanziario che beneficia di tali deroghe, inizia il 3 gennaio 2016. Fatto salvo l’, paragrafo 5, le autorità competenti sono autorizzate a sospendere il ricorso alle deroghe dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente mensilmente.
9. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare il metodo, inclusa la segnalazione delle operazioni, in base al quale raccoglie, calcola e pubblica i dati relativi alle operazioni, a norma del paragrafo 4, al fine di fornire una misurazione accurata del volume totale di negoziazione per ciascun strumento finanziario e le percentuali di negoziazioni che beneficiano delle deroghe nell’Unione e per sede di negoziazione.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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