Art. 48 · Registro

Art. 48

Registro

In vigore dal 15 mag 2014
Registro L’ESMA istituisce un registro delle imprese dei paesi terzi alle quali è consentito fornire servizi o effettuare attività di investimento nell’Unione a norma dell’. Il registro è pubblicamente accessibile sul sito Internet dell’ESMA e contiene le informazioni sui servizi o le attività che le imprese di paesi terzi sono autorizzate a fornire o effettuare, nonché i dati dell’autorità competente responsabile della vigilanza nel paese terzo dell’impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:600:oj#art-48