Art. 43 · Coordinamento da parte dell’ESMA e dell’ABE

Art. 43

Coordinamento da parte dell’ESMA e dell’ABE

In vigore dal 15 mag 2014
Coordinamento da parte dell’ESMA e dell’ABE 1.   L’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dell’. In particolare, l’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, assicura che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se opportuno, un approccio adeguato e coerente. 2.   Dopo aver ricevuto la comunicazione ai sensi dell’ di una misura da imporre a norma del suddetto articolo, l’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, emette un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’ESMA o, per i depostiti strutturati, l’ABE, ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’ESMA o, per i depostiti strutturati, dell’ABE. 3.   Quando un’autorità competente propone di adottare o adotta delle misure contrarie al parere adottato dall’ESMA o dall’ABE a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito Internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie ragioni.
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