Art. 38
Accesso per le controparti centrali e le sedi di negoziazione di paesi terzi
In vigore dal 15 mag 2014
Accesso per le controparti centrali e le sedi di negoziazione di paesi terzi
1. Una sede di negoziazione di un paese terzo può richiedere l’accesso a una controparte centrale avente sede nell’Unione soltanto se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’, paragrafo 4, relativa a quel paese terzo. Una controparte centrale di un paese terzo può richiedere l’accesso a una sede di negoziazione avente sede nell’Unione soltanto se è stata riconosciuta ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012. Le controparti centrali e le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi possono essere autorizzate a utilizzare i diritti di accesso di cui agli articoli da 35 a 36 solo a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione conformemente al paragrafo 3 secondo cui si ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo preveda un sistema effettivo ed equivalente per permettere alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate in base a regimi stranieri di accedere alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione stabilite nel paese terzo in questione.
2. Le controparti centrali e le sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi possono richiedere una licenza e i diritti di accesso conformemente all’ solo a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione a norma del paragrafo 3 del presente articolo secondo cui si ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione preveda un sistema effettivo ed equivalente in virtù del quale alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate in giurisdizioni straniere è concesso l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a:
a)
informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo dei valori di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché
b)
licenze,
da parte di persone che detengono i diritti di proprietà stabilite in tale paese.
3. La Commissione può, in conformità della procedura di esame di cui all’ adottare decisioni che determinino che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che una sede di negoziazione e una controparte centrale autorizzata in tale paese terzo soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e sono soggetti a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione nel paese terzo in questione.
Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo è considerato equivalente se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
le sedi di negoziazione del paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti;
b)
prevede un sistema effettivo ed equivalente per concedere alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate a norma di regimi stranieri l’accesso alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione stabilite nel paese terzo in questione.
c)
il quadro giuridico e di vigilanza di detto paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente nel quale alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate in giurisdizioni straniere è concesso l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a:
i)
informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo dei valori di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché
ii)
licenze,
da parte di persone che detengono i diritti di proprietà stabilite in tale paese.
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