Art. 37
Accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e obbligo di concedere una licenza per gli stessi
In vigore dal 15 mag 2014
Accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e obbligo di concedere una licenza per gli stessi
1. Se il valore di uno strumento finanziario è calcolato sulla base di un valore di riferimento, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sullo stesso garantisce che le controparti centrali e le sedi di negoziazione possano fruire, ai fini della negoziazione e della compensazione, di un accesso non discriminatorio a:
a)
informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo del parametro di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché
b)
licenze.
Una licenza comprendente l’accesso alle informazioni è concessa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie entro i tre mesi successivi alla richiesta da una CCP o da una sede di negoziazione.
L’accesso è consentito a un prezzo commerciale ragionevole, tenendo conto del prezzo al quale il fornitore del valore di riferimento ha dato accesso alle informazioni o concesso in licenza i diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti ad altre controparti centrali, sedi di negoziazione o persone correlate a fini di compensazione e negoziazione. Prezzi diversi possono essere applicati a diverse CCP, sedi di negoziazione o persone correlate solo se ciò è oggettivamente giustificato tenendo conto di motivi commerciali ragionevoli quali la quantità, il campo di applicazione o il settore d’uso richiesti.
2. Se viene elaborato un nuovo valore di riferimento dopo il 3 gennaio 2017, l’obbligo di concedere una licenza inizia entro 30 mesi dalla data di inizio della negoziazione dello strumento finanziario avente a riferimento tale valore o dall’ammissione del medesimo strumento alla negoziazione. Se un soggetto che detiene i diritti di proprietà di un nuovo valore di riferimento possiede un valore di riferimento esistente, tale soggetto si assicura che, rispetto a tale valore di riferimento esistente, il nuovo valore di riferimento risponda ai seguenti criteri cumulativi:
a)
il nuovo valore di riferimento non è semplicemente una copia o un adattamento di tale valore di riferimento esistente e la metodologia, compresi i dati sottostanti, del nuovo valore di riferimento è significativamente diversa da quella del valore di riferimento esistente; nonché
b)
il nuovo valore di riferimento non sostituisce tale valore di riferimento esistente.
Il presente paragrafo lascia impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza e in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE.
3. Nessuna controparte centrale, sede di negoziazione o entità correlata può stipulare con un fornitore di un valore di riferimento un accordo che abbia l’effetto di:
a)
impedire l’accesso di qualsiasi altra controparte centrale o sede di negoziazione alle informazioni o ai diritti di cui al paragrafo 1; o
b)
impedire l’accesso di qualsiasi altra controparte centrale o sede di negoziazione alla licenza di cui al paragrafo 1.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le informazioni ottenute attraverso la concessione di licenze da rendere disponibili ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad uso esclusivo della CCP o della sede di negoziazione;
b)
altre condizioni alle quali viene concesso l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite;
c)
le norme che definiscono in che modo si possa dimostrare che un valore di riferimento è nuovo conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b).
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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