Art. 35 · Accesso non discriminatorio a una controparte centrale

Art. 35

Accesso non discriminatorio a una controparte centrale

In vigore dal 15 mag 2014
Accesso non discriminatorio a una controparte centrale 1.   Fatto salvo l’ del regolamento (UE) n. 648/2012, una controparte centrale accetta di compensare degli strumenti finanziari su base non discriminatoria e trasparente, anche per quanto riguarda i requisiti di garanzia e le spese di accesso, indipendentemente dalla sede di negoziazione nella quale l’operazione è stata effettuata. In particolare va garantito ad ogni sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione relativamente: a) ai requisiti di garanzia e alla compensazione di contratti economicamente equivalenti, qualora l’inclusione di tali contratti nel close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della legge fallimentare applicabile non comprometta il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l’applicabilità di tali procedure; nonché b) alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in base a un modello del rischio in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012. Una controparte centrale può richiedere che una sede di negoziazione si conformi ai requisiti operativi e tecnici definiti dalla stessa CCP, compresi gli obblighi in materia di gestione del rischio. Il requisito di cui al presente paragrafo non si applica a eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012. Una controparte centrale non è vincolata dal presente articolo se ha stretti legami con una sede di negoziazione che abbia effettuato la notifica di cui all’, paragrafo 5. 2.   La sede di negoziazione presenta in modo formale una richiesta di accesso alla CCP, all’autorità competente della stessa e all’autorità competente della sede di negoziazione. Nella richiesta è specificato per quali tipi di strumenti finanziari si richiede accesso. 3.   La CCP fornisce una risposta scritta alla sede di negoziazione entro tre mesi, nel caso dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario, ed entro sei mesi, nel caso dei derivati negoziati in borsa, consentendole l’accesso, a condizione che un’autorità competente lo abbia concesso ai sensi del paragrafo 4, o negandolo. La controparte centrale può rifiutare una richiesta di accesso soltanto alle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a). Se una controparte centrale nega l’accesso, fornisce spiegazioni esaurienti nella sua risposta e informa per iscritto la propria autorità competente della decisione. Se la sede di negoziazione è stabilita in uno Stato membro diverso da quello della controparte centrale, quest’ultima fornisce anche la notifica e le spiegazioni di cui sopra all’autorità competente della sede di negoziazione. La controparte centrale concede l’accesso entro tre mesi dall’invio di una risposta positiva alla richiesta di accesso. 4.   L’autorità competente della controparte centrale o quella della sede di negoziazione concede a una sede di negoziazione l’accesso a una CCP soltanto quando tale accesso: a) non richiede un accordo di interoperabilità in caso di strumenti derivati che non siano derivati OTC ai sensi dell’, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012; o b) non costituisce una minaccia al regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, o non faccia insorgere un rischio sistemico. Nulla di quanto previsto dal primo comma, lettera a), impedisce che l’accesso sia concesso laddove la richiesta di cui al paragrafo 2 imponga l’interoperabilità e la sede di negoziazione e tutte le controparti centrali che sottoscrivono la proposta di accordo di interoperabilità abbiano consentito a tale accordo e i rischi a cui è esposta la controparte centrale preesistente derivanti da posizioni tra controparti centrali siano garantiti da terzi. Qualora il rifiuto di una richiesta sia motivato in tutto o in parte dall’esigenza di un accordo di interoperabilità, la sede di negoziazione assisterà la controparte centrale e comunicherà all’ESMA quali altre controparti centrali hanno accesso alla stessa sede di negoziazione; l’ESMA pubblicherà l’informazione in modo tale che le imprese di investimento possano scegliere di esercitare i propri diritti ai sensi dell’ della direttiva 2014/65/UE nei confronti di tali controparti centrali allo scopo di facilitare accordi in materia di accesso alternativi. Se un’autorità competente nega l’accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all’altra autorità competente, alla controparte centrale e alla sede di negoziazione, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione. 5.   Riguardo ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, una CCP di nuova costituzione autorizzata come CCP ai sensi dell’, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 per prestare servizi di compensazione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 o autorizzata a titolo di un preesistente regime nazionale per un periodo inferiore a tre anni al 2 luglio 2014 può, prima del 3 gennaio 2017, chiedere alla sua autorità competente l’autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni transitorie. L’autorità competente può decidere che il presente articolo non si applica alla CCP, relativamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, per un periodo transitorio fino al 3 luglio 2019. In caso di approvazione di tale periodo transitorio, la CCP non può beneficiare dei diritti di accesso di cui all’ o al presente articolo, relativamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, durante detto regime transitorio. Quando è approvato un periodo transitorio, l’autorità competente ne informa i membri del collegio delle autorità competenti per la CCP, e l’ESMA. L’ESMA pubblica un elenco di tutte le notifiche che riceve. Se una CCP autorizzata ad avvalersi delle disposizioni transitorie a norma del presente paragrafo ha stretti legami con una o più sedi di negoziazione, tali sedi non beneficiano dei diritti di accesso ai sensi dell’ o del presente articolo, per quanto riguarda i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, per la durata del regime transitorio. Ad una CCP autorizzata nel triennio precedente l’entrata in vigore, ma risultante da una fusione o un’acquisizione cui partecipi almeno una CCP autorizzata anteriormente a tale periodo, non è consentito applicare le disposizioni transitorie previste dal presente paragrafo. 6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le condizioni specifiche alle quali una controparte centrale ha facoltà di respingere una richiesta di accesso, compreso il volume previsto delle operazioni, il numero e il tipo di utenti, disposizioni per la gestione del rischio operativo e della complessità o altri fattori che generano rischi indebiti; b) le condizioni alle quali una CCP deve consentire l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti finanziari durante la fase di sviluppo, modalità non discriminatorie e trasparenti relative alle spese di compensazione, ai requisiti di garanzia e ai requisiti operativi riguardanti la costituzione di margini; c) le condizioni alle quali la concessione dell’accesso minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico. d) la procedura per effettuare una notifica ai sensi del paragrafo 5; e) le condizioni per un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione relativamente ai requisiti di garanzia, alla compensazione di contratti economicamente equivalenti e alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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