Art. 31 · Compressione del portafoglio

Art. 31

Compressione del portafoglio

In vigore dal 15 mag 2014
Compressione del portafoglio 1.   Quando forniscono compressione del portafoglio, le imprese di investimento e i gestori del mercato non sono soggetti all’obbligo dell’esecuzione alle condizioni migliori di cui all’ della direttiva 2014/65/UE, agli obblighi di trasparenza di cui agli 18 e 21 del presente regolamento e all’obbligo di cui all’, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE. La cessazione o la sostituzione di derivati che fanno parte di una compressione del portafoglio non è soggetta all’ del presente regolamento. 2.   Le imprese di investimento e i gestori del mercato che prestano servizi di compressione del portafoglio rendono pubblici, attraverso un dispositivo di pubblicazione autorizzato, i volumi delle operazioni oggetto di compressione del portafoglio e il momento in cui sono state concluse entro i termini specificati all’. 3.   Le imprese di investimento e i gestori del mercato che offrono servizi di compressione del portafoglio tengono registri completi e accurati di tutte le compressioni di portafoglio che organizzano o a cui partecipano. Tali registri sono prontamente messi a disposizione della pertinente autorità competente o dell’ESMA su richiesta. 4.   La Commissione può adottare mediante atti delegati in conformità all’, misure per specificare: a) gli elementi della compressione del portafoglio, b) le informazioni che devono essere pubblicate a norma del paragrafo 2, in modo tale da avvalersi il più possibile di tutti gli obblighi esistenti in materia di conservazione dei dati, comunicazione o pubblicazione.
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