Art. 29
Obbligo di compensazione per i derivati negoziati in mercati regolamentati e tempi di accettazione per la compensazione
In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di compensazione per i derivati negoziati in mercati regolamentati e tempi di accettazione per la compensazione
1. Il gestore di un mercato regolamentato garantisce che la totalità delle operazioni su derivati concluse nel mercato regolamentato siano compensate da una controparte centrale.
2. Le CCP, le sedi di negoziazione e le imprese di investimento che agiscono in qualità di partecipanti diretti a norma dell’, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 si dotano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci in relazione ai derivati compensati per garantire che le operazioni in derivati compensati siano presentate e accettate per la compensazione il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, utilizzando sistemi automatici.
Nel presente paragrafo, per «derivati compensati» s’intendono:
a)
tutti i derivati che devono essere compensati conformemente all’obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
tutti i derivati che le parti interessate hanno convenuto di compensare.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti minimi di sistemi, procedure e dispositivi, inclusi i tempi di accettazione, di cui al presente articolo tenendo conto della necessità di assicurare la corretta gestione dei rischi operativi o di altri rischi.
L’ESMA ha l’autorità costante di sviluppare ulteriori norme tecniche di regolamentazione per aggiornare quelle esistenti se considera che ciò sia richiesto dall’evoluzione delle norme di settore stesse.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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