Art. 28 · Obbligo di negoziare in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione

Art. 28

Obbligo di negoziare in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione

In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di negoziare in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione 1.   Le controparti finanziarie di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 684/2012 e le controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento concludono le operazioni che non sono né infragruppo ai sensi dell’ di detto regolamento, né disciplinate dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89 di detto regolamento con altre controparti finanziarie o con altre controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 684/2012, in derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione conformemente alla procedura definita all’ ed elencata nel registro di cui all’, esclusivamente in un: a) mercato regolamentato; b) sistema multilaterale di negoziazione; c) sistema organizzato di negoziazione; o d) in una sede di negoziazione di un paese terzo, a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 4 e che il paese terzo abbia disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consenta a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti a un obbligo di negoziazione in quel paese terzo su base non esclusiva. 2.   L’obbligo di negoziazione si applica altresì alle controparti di cui al paragrafo 1 che effettuano operazioni in una classe di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione con istituti finanziari o altre entità di paesi terzi che sarebbero soggetti all’obbligo di compensazione se avessero sede nell’Unione. L’obbligo di negoziazione si applica inoltre alle entità di paesi terzi che sarebbero soggette all’obbligo di compensazione se avessero sede nell’Unione quando effettuano operazioni in una classe di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione, a condizione che il contratto abbia un effetto diretto, sostanziale e prevedibile in seno all’Unione o qualora tale obbligo sia necessario o appropriato per evitare il mancato rispetto di qualsiasi disposizione del presente regolamento. L’ESMA esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati che non sono state dichiarate soggette all’obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 1, onde individuare i casi in cui una particolare classe di contratti potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l’arbitraggio tra operazioni su derivati soggette all’obbligo di negoziazione e operazioni su derivati non soggette all’obbligo di negoziazione. 3.   I derivati dichiarati soggetti all’obbligo di negoziazione a norma del paragrafo 1, sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in qualsiasi sede di negoziazione di cui al paragrafo 1 su base non esclusiva e non discriminatoria. 4.   La Commissione adotta, in conformità alla procedura di esame di cui all’, paragrafo 2, decisioni volte a stabilire che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisca che una sede di negoziazione autorizzata in tale paese terzo sia soggetta a requisiti giuridici vincolanti che sono equivalenti ai requisiti applicabili alle sedi di negoziazione di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), del presente articolo derivanti dal presente regolamento, dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 596/2014 e sia soggetta a una efficace vigilanza e a una effettiva applicazione nel paese terzo in questione. L’unico scopo di tali decisioni è determinare l’idoneità come sede di negoziazione per i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione. Si considera che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo abbia effetto equivalente se soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) le sedi di negoziazione del paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti; b) le sedi di negoziazione sono disciplinate da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, in modo che tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili; c) gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti all’obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori; d) il quadro garantisce la trasparenza e l’integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. Una decisione della Commissione a norma del presente paragrafo può essere limitata a una o più categorie di sedi di negoziazione. In tal caso, una sede di negoziazione di un paese terzo è compresa nel paragrafo 1, lettera d), solo se rientra in una categoria disciplinata dalla decisione della Commissione. 5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di contratto di cui al paragrafo 2 che hanno un effetto diretto, sostanziale e prevedibile in seno all’Unione e i casi in cui l’obbligo di negoziazione è necessario o opportuno per evitare il mancato rispetto di qualsiasi disposizione del presente regolamento. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Laddove possibile e opportuno, le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo sono identiche a quelle adottate a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:600:oj#art-28