Art. 22 · Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli

Art. 22

Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli

In vigore dal 15 mag 2014
Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli 1.   Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione e i regimi relativi all’obbligo di negoziazione imposti dagli articoli da 3 a 11, dagli articoli da 14 a 21 e dall’, che sono applicabili agli strumenti finanziari e per determinare se un’impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, le autorità competenti possono chiedere informazioni: a) alle sedi di negoziazione; b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e c) ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione. 2.   Le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione conservano tutti i dati necessari per un periodo sufficiente. 3.   Le autorità competenti trasmettono tali informazioni all’ESMA, poiché quest’ultima richiede di fornire le relazioni di cui all’, paragrafi 4, 5 e 6. 4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare il contenuto e la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione devono rispondere a tali richieste a norma del paragrafo 1, il tipo di dati che devono essere conservati e il periodo minimo durante il quale le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione sono tenuti a conservare i dati per poter dare seguito a dette richieste, ai sensi del paragrafo 2. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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