Art. 22
Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli
In vigore dal 15 mag 2014
Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli
1. Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione e i regimi relativi all’obbligo di negoziazione imposti dagli articoli da 3 a 11, dagli articoli da 14 a 21 e dall’, che sono applicabili agli strumenti finanziari e per determinare se un’impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, le autorità competenti possono chiedere informazioni:
a)
alle sedi di negoziazione;
b)
ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e
c)
ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione.
2. Le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione conservano tutti i dati necessari per un periodo sufficiente.
3. Le autorità competenti trasmettono tali informazioni all’ESMA, poiché quest’ultima richiede di fornire le relazioni di cui all’, paragrafi 4, 5 e 6.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare il contenuto e la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione devono rispondere a tali richieste a norma del paragrafo 1, il tipo di dati che devono essere conservati e il periodo minimo durante il quale le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione sono tenuti a conservare i dati per poter dare seguito a dette richieste, ai sensi del paragrafo 2.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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