Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE; 2) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE; 3) «servizi accessori»: servizi accessori quali definiti all’, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/65/UE; 4) «esecuzione di ordini per conto dei clienti»: l’esecuzione degli ordini per conto dei clienti quale definito all’, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/65/UE; 5) «negoziazione per conto proprio»: effettuare una negoziazione per conto proprio quale definita all’, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE; 6) «market maker»: un market maker quale definito all’, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE; 7) «cliente»: un cliente quale definito all’, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2014/65/UE; 8) «cliente professionale»: un cliente professionale quale definito all’, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE; 9) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE; 10) «gestore del mercato»: un gestore del mercato quale definito all’, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE; 11) «sistema multilaterale»: un sistema multilaterale quale definito all’, paragrafo 1, punto 19), della direttiva 2014/65/UE; 12) «internalizzatore sistematico»: un internalizzatore sistematico quale definito all’, paragrafo 1, punto 20), della direttiva 2014/65/UE; 13) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all’, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE; 14) «sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE; 15) «sistema organizzato di negoziazione»: un sistema organizzato di negoziazione quale definito all’, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE; 16) «sede di negoziazione»: una sede di negoziazione quale definito all’, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE; 17) «mercato liquido»: a) ai fini degli , il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, e laddove il mercato sia valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari: i) la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari; ii) il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti finanziari negoziati in relazione a un determinato prodotto; iii) le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili; b) ai fini degli , un mercato di uno strumento finanziario negoziato quotidianamente, quando è valutato conformemente ai criteri seguenti: i) il flottante; ii) il numero medio giornaliero di operazioni relative a tali strumenti finanziari; iii) il controvalore medio giornaliero degli scambi di tali strumenti finanziari; 18) «autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE; 19) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); 20) «succursale»: una succursale quale definita all’, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/65/UE; 21) «stretti legami»: stretti legami quali definiti all’, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE; 22) «organo di gestione»: un organo di direzione quale definito all’, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE; 23) «deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’, paragrafo 1, punto 43), della direttiva 2014/65/UE; 24) «valori mobiliari»: valori mobiliari quali definiti all’, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE; 25) «certificati di deposito»: certificati di deposito quali definiti all’, paragrafo 1, punto 45), della direttiva 2014/65/UE; 26) «fondi indicizzati quotati» (exchange-traded funds — ETF): fondi indicizzati quotati quali definiti all’, paragrafo 1, punto 46), della direttiva 2014/65/UE; 27) «certificati»: titoli negoziabili sul mercato dei capitali e che, in caso di rimborso dell’investimento da parte dell’emittente, hanno rango superiore alle azioni ma inferiore alle obbligazioni non garantite e altri strumenti analoghi; 28) «strumenti finanziari strutturati»: titoli concepiti per cartolarizzare e trasferire il rischio di credito associato a un pool di attività finanziarie, che garantiscono al titolare pagamenti regolari che dipendono dal flusso di cassa delle attività sottostanti; 29) «strumenti derivati»: gli strumenti finanziari definiti all’, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citati nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa; 30) «derivati su merci»: gli strumenti finanziari definiti all’, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE, che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’allegato I, sezione C, punto 10), della direttiva 2014/65/UE o ai punti 5), 6), 7) e 10) dell’allegato I, sezione C, della stessa; 31) «CCP»: una CCP ai sensi dell’, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012; 32) «derivati negoziati in borsa»: gli strumenti derivati negoziati su un mercato regolamentato o sul mercato di un paese terzo considerato equivalente ad un mercato regolamentato a norma dell’ del presente regolamento, e in quanto tale non contemplato nella definizione di derivato OTC di cui all’, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012; 33) «indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione»: messaggio relativo alla presenza di un interesse a negoziare, inviato da un membro o partecipante a un altro nell’ambito di un sistema di negoziazione, contenente tutte le informazioni necessarie per concludere un’operazione; 34) «dispositivo di pubblicazione autorizzato» (approved publication arrangement — APA): dispositivo di pubblicazione autorizzato quale definito all’, paragrafo 1, punto 52), della direttiva 2014/65/UE; 35) «fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione» (consolidated tape provider — CTP): un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione quale definito all’, paragrafo 1, punto 53), della direttiva 2014/65/UE; 36) «meccanismo di segnalazione autorizzato» (approved reporting mechanism — ARM): un meccanismo di segnalazione autorizzato quale definito all’, paragrafo 1, punto 54, della direttiva 2014/65/UE; 37) «Stato membro d’origine»: uno Stato membro di origine quale definito all’, paragrafo 1, punto 55), della direttiva 2014/65/UE; 38) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante quale definito all’, paragrafo 1, punto 56), della direttiva 2014/65/UE; 39) «valore di riferimento» (benchmark): qualsiasi tasso, indice o dato numerico, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, determinato periodicamente applicando una formula al valore di una o più attività sottostanti o prezzi o sulla base di tale valore, ivi inclusi stime, tassi di interesse effettivi o stimati o altri valori o rilevazioni e con riferimento ai quali viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario; 40) «accordo di interoperabilità»: un accordo di interoperabilità quale definito all’, punto 12), del regolamento (UE) n. 648/2012; 41) «istituto finanziario di paesi terzi»: entità, la cui sede centrale si trova in un paese terzo, autorizzata ai sensi della legge del suddetto paese terzo a svolgere qualsiasi servizio o attività tra quelli elencati nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/65/UE, nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24); 42) «impresa di paesi terzi»: impresa di paesi terzi quale definita all’, paragrafo 1, punto 57), della direttiva 2014/65/UE; 43) «prodotto energetico all’ingrosso»: prodotto energetico all’ingrosso quale definito all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25); 44) «derivati su merci agricole»: contratti di derivati relativi ai prodotti di cui all’, e all’allegato I, parti da I a XX e XXIV/1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26); 45) «frammentazione della liquidità»: una situazione in cui: a) i partecipanti alla sede di negoziazione non sono in grado di concludere un’operazione con uno o più partecipanti della medesima sede perché mancano accordi di compensazione accessibili a tutti i partecipanti; oppure b) un membro compensatore (clearing member) o i suoi clienti siano costretti a detenere le loro posizioni in uno strumento finanziario in più di una CCP, il che limiterebbe le possibilità di compensazione delle esposizioni finanziarie; 46) «debito sovrano», debito sovrano quale definito all’, paragrafo 1, punto 61), della direttiva 2014/65/UE; 47) «compressione del portafoglio» (portfolio compression): un servizio di riduzione del rischio in cui due o più controparti terminano, in tutto o in parte, alcuni o tutti gli strumenti derivati da esse presentati in vista della loro inclusione nella compressione del portafoglio e li sostituiscono con un altro strumento derivato il cui valore nozionale combinato è inferiore a quello dei derivati terminati. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’, per specificare alcuni elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1, per adattarle agli sviluppi del mercato.
Storico versioni

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