Art. 19 · Monitoraggio da parte dell’ESMA

Art. 19

Monitoraggio da parte dell’ESMA

In vigore dal 15 mag 2014
Monitoraggio da parte dell’ESMA 1.   Le autorità competenti e l’ESMA monitorano l’applicazione dell’ per quanto riguarda le dimensioni per le quali le quotazioni sono comunicate ai clienti dell’impresa di investimento e agli altri partecipanti al mercato relativamente alle altre attività di negoziazione dell’impresa, nonché il grado in cui le quotazioni rispecchiano le condizioni prevalenti di mercato in relazione alle operazioni in strumenti identici o analoghi in una sede di negoziazione. Entro il 3 gennaio 2019 l’ESMA presenta alla Commissione una relazione in merito all’applicazione dell’. In presenza di quotazioni e attività di negoziazione significative per quantitativi di poco superiori al limite di cui all’, paragrafo 6, o a condizioni diverse dalle condizioni prevalenti di mercato, l’ESMA presenta alla Commissione una relazione prima della data suddetta. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’, per specificare le dimensioni di cui all’, paragrafo 6, per le quali un’impresa è tenuta ad effettuare un’operazione con qualsiasi cliente al quale è stata comunicata la quotazione. La dimensione specifica dello strumento finanziario è stabilita conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 5, lettera d). 3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per chiarire cosa si intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» in riferimento alla pubblicazione delle quotazioni a norma dell’, paragrafo 8.
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