Art. 18 · Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

Art. 18

Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati 1.   Le imprese di investimento rendono pubbliche quotazioni irrevocabili relative alle obbligazioni, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissione e agli strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, per i quali esse sono gli internalizzatori sistematici e per i quali esiste un mercato liquido, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) un cliente dell’internalizzatore sistematico sollecita una quotazione; b) l’internalizzatore sistematico accetta di pubblicare una quotazione. 2.   In relazione ad obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione per i quali non esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici comunicano su richiesta le quotazioni alla clientela se accettano di fornire una quotazione. È possibile derogare a tale obbligo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1. 3.   Gli internalizzatori sistematici possono aggiornare le quotazioni in qualsiasi momento. Possono altresì ritirarle, in presenza di condizioni eccezionali di mercato. 4.   Gli Stati membri richiedono che le imprese che rientrano nella definizione di internalizzatore sistematico notifichino la propria autorità competente, Tale notifica è trasmessa all’ESMA. L’ESMA predispone un elenco di tutti gli internalizzatori sistematici. 5.   Gli internalizzatori sistematici rendono disponibili agli altri loro clienti le quotazioni irrevocabili pubblicate a norma del paragrafo 1. Ciononostante agli stessi è consentito decidere, in base alla loro politica commerciale e secondo criteri oggettivi non discriminatori, a quali clienti dare accesso alle proprie quotazioni. A tal fine gli internalizzatori sistematici dispongono di regole chiare per disciplinare l’accesso alle quotazioni. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni d’affari con i clienti in base a considerazioni di ordine commerciale, quali il merito di credito del cliente, il rischio di controparte e il regolamento finale dell’operazione. 6.   Gli internalizzatori sistematici si impegnano a effettuare operazioni alle condizioni pubblicate con qualsiasi altro cliente al quale la quotazione è stata resa disponibile conformemente al paragrafo 5, quando la dimensione quotata è pari o inferiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario stabilita conformemente all’, paragrafo 5, lettera d). Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti all’obbligo di pubblicare una quotazione irrevocabile a norma del paragrafo 1 per gli strumenti finanziari che non raggiungono la soglia di liquidità stabilita in conformità dell’, paragrafo 4. 7.   Agli internalizzatori sistematici è consentito di stabilire limiti non discriminatori e trasparenti al numero delle operazioni che si impegnano a effettuare con i clienti conformemente a una determinata quotazione. 8.   Le quotazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 5, e quelle per dimensioni pari o inferiori alla dimensione di cui al paragrafo 6 sono rese pubbliche in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli. 9.   Il prezzo o i prezzi quotati sono tali da garantire che l’internalizzatore sistematico si attenga agli obblighi di cui all’ della direttiva 2014/65/UE, ove applicabile, e riflettono le condizioni prevalenti del mercato in relazione ai prezzi ai quali le operazioni sono concluse per strumenti finanziari identici o analoghi in una sede di negoziazione. Essi possono tuttavia eseguire gli ordini a un prezzo migliore in casi giustificati, a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato. 10.   Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo quando negoziano quantitativi superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario stabilita conformemente all’, paragrafo 5, lettera d).
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