Art. 14 · Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

Art. 14

Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi 1.   Le imprese di investimento rendono pubbliche le quotazioni irrevocabili per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione per i quali essi sono gli internalizzatori sistematici e per i quali esiste un mercato liquido. Qualora non esista un mercato liquido per gli strumenti finanziari di cui al primo comma, gli internalizzatori sistematici comunicano su richiesta le quotazioni alla clientela. 2.   Il presente articolo e gli si applicano agli internalizzatori sistematici quando negoziano in quantitativi fino alla dimensione standard del mercato. Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti al presente articolo e agli quando negoziano in quantitativi superiori alla dimensione standard del mercato. 3.   Gli internalizzatori sistematici possono decidere il quantitativo o i quantitativi di riferimento delle proprie quotazioni. La dimensione minima della quotazione è pari ad almeno il 10 % della dimensione standard del mercato dell’azione, del certificato di deposito, del fondo indicizzato quotato, del certificato o dello strumento finanziario analogo negoziato in una sede di negoziazione. Per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo negoziato in una sede di negoziazione, ciascuna quotazione include un prezzo o prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita per un quantitativo o per quantitativi fino alla dimensione standard del mercato per la categoria di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi alla quale lo strumento finanziario appartiene. Il prezzo o i prezzi riflettono le condizioni prevalenti di mercato per l’azione, il certificato di deposito, il fondo indicizzato quotato, il certificato o lo strumento finanziario analogo in questione. 4.   Le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi sono raggruppati in categorie sulla base della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato di quello strumento finanziario. Le normali dimensioni del mercato per ciascuna categoria di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi sono rappresentative della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato per gli strumenti finanziari inclusi in ciascuna categoria. 5.   Il mercato di ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo è costituito da tutti gli ordini eseguiti nell’Unione relativamente allo strumento finanziario, esclusi gli ordini di dimensione elevata rispetto alla dimensione standard del mercato. 6.   L’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità, quale definita all’, per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo determina almeno ogni anno, sulla base della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quello strumento finanziario, la categoria alla quale esso appartiene. Tale informazione è resa pubblica a tutti i partecipanti al mercato ed è comunicata all’ESMA, che la pubblica sul suo sito web. 7.   Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le migliori condizioni per i loro clienti, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare ulteriormente le modalità della pubblicazione delle quotazioni irrevocabili di cui al paragrafo 1, le modalità per stabilire se i prezzi riflettono le condizioni prevalenti del mercato di cui al paragrafo 3 e la dimensione standard del mercato di cui ai paragrafi 2 e 4. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

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