Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 15 mag 2014
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi in relazione a: a) comunicazione al pubblico di dati sulle negoziazioni; b) segnalazione delle operazioni alle autorità competenti; c) negoziazione di strumenti derivati nelle sedi organizzate; d) accesso non discriminatorio alla compensazione e accesso non discriminatorio alla negoziazione di valori di riferimento; e) poteri di intervento sui prodotti conferiti alle autorità competenti, all’ESMA e all’ABE nonché poteri conferiti all’ESMA in ordine ai controlli sulla gestione delle posizioni e alle limitazioni delle posizioni; f) prestazione di servizi o attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi, in seguito a una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una succursale. 2.   Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE e agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) quando prestano servizi di investimento e/o svolgono attività di investimento, nonché ai gestori del mercato, inclusa qualsiasi sede di negoziazione da questi gestita. 3.   Il titolo V del presente regolamento si applica alla totalità delle controparti finanziarie ai sensi dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 e a tutte le controparti non finanziarie di cui all’, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. 4.   Il titolo VI del presente regolamento si applica altresì alle CCP e ai soggetti che detengono diritti di proprietà sui valori di riferimento. 5.   Il titolo VIII del presente regolamento si applica alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o attività di investimento all’interno dell’Unione, in seguito a una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una succursale. 6.   Gli non si applicano ai mercati regolamentati, ai gestori del mercato e alle società di investimento nel caso di un’operazione in cui la controparte è membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e l’operazione in oggetto è effettuata in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria che il suddetto membro del SEBC è legittimamente autorizzato a svolgere e laddove tale membro abbia dato notifica preventiva alla propria controparte che l’operazione ne è esentata. 7.   Il paragrafo 6 non si applica alle operazioni avviate da un qualsiasi membro del SEBC nello svolgimento delle sue attività di investimento. 8.   L’ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le operazioni di politica monetaria, sui cambi e di stabilità finanziaria come pure i tipi di operazioni cui si applicano i paragrafi 6 e 7. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di estendere l’ambito di applicazione del paragrafo 6 ad altre banche centrali. A tal fine, entro il 1o giugno 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento delle operazioni dalle banche centrali dei paesi terzi che, ai fini del presente paragrafo, includono la Banca dei regolamenti internazionali. La relazione contiene un’analisi dei loro incarichi ufficiali e dei loro volumi delle negoziazioni all’interno dell’Unione europea. La relazione: a) individua le disposizioni applicabili nei paesi terzi interessati per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione per le operazioni delle banche centrali, tra cui le operazioni intraprese dai membri del SEBC nei paesi terzi in questione e b) valuta le incidenze che gli obblighi normativi in materia di comunicazione nell’Unione possono avere sulle operazioni delle banche centrali dei paesi terzi. Se la relazione conclude che la deroga di cui al paragrafo 6 è necessaria per le operazioni in cui la controparte è una banca centrale di un paese terzo nello svolgimento di attività nel settore della politica monetaria, delle operazioni sui cambi e della stabilità finanziaria, la Commissione dispone che la deroga in oggetto si applichi a tale banca del paese terzo.
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