Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

In vigore dal 15 mag 2014
Modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato: 1) l’articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) è aggiunta la lettera seguente: «c) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d’impegno per la riserva per aiuti d’urgenza;»; ii) è aggiunto il comma seguente: «Gli importi di cui alla lettera c) del primo comma possono essere oggetto di un riporto limitato unicamente all’esercizio successivo.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Fatti salvi il paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e l’articolo 14, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità dei membri e del personale delle istituzioni a cui si applica lo statuto dei funzionari.»; 2) nella parte seconda, il titolo del titolo II è sostituito dal seguente: «TITOLO II FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE, FONDI DEL SETTORE LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA GESTITI MEDIANTE GESTIONE CONCORRENTE E MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA »; 3) all’articolo 178 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Gli stanziamenti disimpegnati sono nuovamente ricostituiti se: a) provengono da un programma interessato dalle modalità di applicazione della riserva di efficacia di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); b) provengono da un programma dedicato a uno strumento finanziario specifico a favore delle PMI a seguito della cessazione della partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario, di cui all’articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. (*1)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;" 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 178 bis Riporto di stanziamenti di impegno per il meccanismo per collegare l’Europa 1.   Per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, gli stanziamenti di impegno per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l’Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e non ancora impegnati alla fine dell’esercizio possono essere oggetto di riporto limitato unicamente all’esercizio successivo. 2.   La Commissione presenta proposte di riporto relativamente all’esercizio precedente al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 febbraio dell’esercizio in corso. 3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest’ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di riporto entro il 31 marzo dell’esercizio in corso. 4.   La proposta di riporto è approvata se, entro il termine di cui al paragrafo 3, si verifica una delle situazioni seguenti: a) il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta; b) il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l’altra istituzione si astiene dal deliberare; c) il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non adottano una decisione per respingere la proposta di riporto. (*2)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).»."
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