Art. 1
Moduli ad hoc
In vigore dal 15 mag 2014
Il regolamento (CE) n. 577/98 è così modificato:
1)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 quater riguardo all’adeguamento dell’elenco delle variabili dell’indagine specificate nell’elenco dei quattordici gruppi di caratteristiche dell’indagine di cui al paragrafo 1 del presente articolo e reso necessario dall’evoluzione delle tecniche e dei concetti. Un atto delegato adottato in conformità del presente paragrafo non trasforma variabili facoltative in variabili obbligatorie. Le variabili obbligatorie da osservare in modo continuo figurano tra le caratteristiche dell’indagine di cui al paragrafo 1, lettere da a) a j) e lettere l), m) e n), del presente articolo. Tali variabili rientrano nelle novantaquattro caratteristiche dell’indagine. Il rispettivo atto delegato è adottato entro quindici mesi dall’inizio del periodo di riferimento previsto per l’indagine.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 quater relativamente ad un elenco di variabili (“variabili strutturali”) nell’ambito delle caratteristiche dell’indagine specificate al paragrafo 1 del presente articolo, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali, utilizzando un sottocampione di osservazioni indipendenti in riferimento a 52 settimane, anziché a medie trimestrali.
2 bis. Le variabili strutturali soddisfano la condizione in base alla quale la deviazione relativa standard (senza tener conto dell’effetto del piano di campionamento) di qualsiasi stima annuale che rappresenti l’1 % o più della popolazione in età lavorativa non supera:
a)
il 9 % per gli Stati membri con una popolazione compresa tra un milione e venti milioni di abitanti; e
b)
il 5 % per gli Stati membri con una popolazione di venti milioni o più di abitanti.
Gli Stati membri con meno di un milione di abitanti sono esentati dal rispetto dei requisiti di deviazione relativa standard e le variabili sono rilevate per il campione totale, a meno che il campione non soddisfi il criterio di cui alla lettera a).
Per gli Stati membri che utilizzano un sottocampione per la raccolta di dati su variabili strutturali, se è fatto ricorso a più di una tornata di indagine, il sottocampione totale usato è costituito da osservazioni indipendenti.
2 ter. È garantita la coerenza tra i totali del sottocampione annuale e le medie annuali del campione totale per gli occupati, i disoccupati e la popolazione inattiva per sesso e per le seguenti classi di età: 15-24 anni, 25-34 anni, 35-44 anni, 45-54 anni e 55 anni o più.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme di revisione, la codificazione delle variabili e l’elenco dei principi per la formulazione delle domande relative alla situazione lavorativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2.»;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 7 bis
Moduli ad hoc
1. Può essere aggiunto un ulteriore insieme di caratteristiche (“modulo ad hoc”) per completare le informazioni richieste all’articolo 4, paragrafo 1.
2. Il campione utilizzato per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc fornisce altresì informazioni sulle variabili strutturali.
3. Il campione utilizzato per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc soddisfa una delle seguenti condizioni:
a)
raccolta delle informazioni sui moduli ad hoc nelle 52 settimane di riferimento e assoggettamento agli stessi requisiti di cui dall’articolo 4, paragrafo 2 bis; oppure
b)
raccolta delle informazioni sui moduli ad hoc nel campione completo di almeno un trimestre.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 quater al fine di istituire un programma di moduli ad hoc della durata di tre anni. Tale programma definisce per ciascun modulo ad hoc il tema, l’elenco e la descrizione del settore di informazioni specialistiche (“sottomoduli ad hoc”) che costituiscono il quadro al cui interno sono determinate le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nonché il periodo di riferimento. Il programma è adottato al più tardi ventiquattro mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento del programma.
5. Per garantire l’applicazione uniforme del programma di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc per ciascun sottomodulo ad hoc conformemente al settore di informazioni specialistiche di cui a detto paragrafo, come pure i filtri e i codici da usare per la trasmissione dei dati e i termini di trasmissione dei risultati, eventualmente diversi da quelli di cui all’articolo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
6. L’elenco dettagliato delle informazioni da raccogliere in un modulo ad hoc è stabilito entro dodici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento previsto per tale modulo. La dimensione di un modulo ad hoc non supera undici caratteristiche tecniche.
Articolo 7 ter
Disposizioni relative al finanziamento
L’Unione concede un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e ad altre autorità nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per l’attuazione dei moduli ad hoc di cui all’articolo 7 bis del presente regolamento, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). In conformità dell’articolo 128, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), l’Unione può concedere sovvenzioni, senza inviti a presentare proposte, a tali istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali. Le sovvenzioni possono assumere la forma di pagamenti forfettari e sono concesse a condizione che gli Stati membri partecipino effettivamente all’attuazione dei moduli ad hoc.
Articolo 7 quater
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Nell’esercizio del potere delegato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 7 bis, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e per i rispondenti.
Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi sociali ed economici. Tali atti delegati non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste.
La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 7 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
4. La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 7 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 7 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(*1) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164)."
(*2) Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238)."
(*3) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;"
3)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»
"
Storico versioni
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