Art. 1 · Campagne di pesca

Art. 1

Campagne di pesca

In vigore dal 15 mag 2014
Il regolamento (CE) n. 302/2009 è così modificato: 1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Campagne di pesca 1.   La pesca del tonno rosso è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N, nella quale tale pesca è autorizzata durante il periodo dal 1° agosto al 31 gennaio. 2.   La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 24 giugno. 3.   La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o luglio al 31 ottobre. In deroga al primo comma, per gli anni 2014 e 2015, e poiché ciò non incide sulla protezione delle zone di riproduzione, gli Stati membri possono fissare, nei loro piani di pesca annuali, una data d’inizio diversa per le tonniere con lenze a canna e le imbarcazioni con lenze trainate battenti la loro bandiera che operano nell’Atlantico orientale, purché la durata totale dei periodi di autorizzazione per questi tipi di pesca continui ad essere conforme al primo comma. Il piano di pesca dell’Unione che deve essere trasmesso all’ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno specifica se le date d’inizio relative a tali tipi di pesca sono state modificate, come pure le coordinate delle zone interessate. 4.   La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è autorizzata nell’Atlantico orientale durante il periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. 5.   La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. 6.   La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 5 è autorizzata tutto l’anno. Ciononostante è vietata la pesca del tonno rosso con tutti i tipi di reti da posta derivanti.»; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 24 bis Utilizzo di fotocamere stereoscopiche durante le operazioni di ingabbiamento L’utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento deve essere conforme alle condizioni seguenti: a) l’intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20 % della quantità di pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento di pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque. Tale campione è costituito da pesci misurati a una distanza fra 2 e 8 metri dalla fotocamera; b) le dimensioni massime della porta di passaggio, che collega la gabbia cedente a quella ricevente, non superano 10 metri di larghezza e 10 metri di altezza; c) se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse), è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. Gli algoritmi più aggiornati definiti dal comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell’ICCAT sono utilizzati per convertire la lunghezza alla forca in peso totale, in base alla categoria di calibro del pesce misurato durante le operazioni di ingabbiamento; d) la convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento, utilizzando una barra graduata a una distanza fra 2 e 8 metri; e) nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore insito nelle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare il 5 per cento in più o in meno.».
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