Art. 94 · Determinazione dei tassi di cofinanziamento

Art. 94

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

In vigore dal 15 mag 2014
Determinazione dei tassi di cofinanziamento 1.   Quando adotta atti di esecuzione ai sensi dell’ per l’approvazione di un programma operativo, la Commissione stabilisce l’importo massimo della partecipazione del FEAMP a favore di detto programma. 2.   La partecipazione del FEAMP è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile. Il programma operativo stabilisce il tasso di partecipazione del FEAMP alle priorità dell’Unione di cui all’. Il tasso massimo di partecipazione del FEAMP ammonta al 75 % della spesa pubblica ammissibile. Il tasso minimo di partecipazione del FEAMP è pari al 20 % della spesa pubblica ammissibile. 3.   In deroga al paragrafo 2, la partecipazione del FEAMP è pari: a) al 100 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell’ambito dell’aiuto al magazzinaggio di cui all’; b) al 100 % della spesa pubblica ammissibile per il regime di compensazione di cui all’; c) al 50 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui agli e all’, paragrafo 2; d) al 70 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all’, paragrafo 2, lettera e); e) al 90 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l); f) all’80 % della spesa ammissibile per il sostegno di cui all’. 4.   In deroga al paragrafo 2, il tasso massimo di partecipazione del FEAMP applicabile per gli obiettivi specifici secondo una priorità dell’Unione è maggiorato di dieci punti percentuali quando l’insieme delle priorità dell’Unione di cui all’, paragrafo 4, è attuato mediante uno sviluppo locale di tipo partecipativo.
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