Art. 88
Contributi finanziari volontari alle organizzazioni internazionali
In vigore dal 15 mag 2014
Contributi finanziari volontari alle organizzazioni internazionali
Il FEAMP può sostenere i seguenti tipi di interventi nel settore delle relazioni internazionali:
a)
contributi finanziari versati alle organizzazioni delle Nazioni Unite e contributi volontari versati alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare;
b)
contributi finanziari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per l’Unione;
c)
contributi finanziari a programmi o lavori svolti da organizzazioni internazionali, che rivestono particolare interesse per l’Unione;
d)
contributi finanziari ad attività (comprese riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi dell’Unione in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con i suoi partner in tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali possono essere a carico del FEAMP quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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