Art. 88 · Contributi finanziari volontari alle organizzazioni internazionali

Art. 88

Contributi finanziari volontari alle organizzazioni internazionali

In vigore dal 15 mag 2014
Contributi finanziari volontari alle organizzazioni internazionali Il FEAMP può sostenere i seguenti tipi di interventi nel settore delle relazioni internazionali: a) contributi finanziari versati alle organizzazioni delle Nazioni Unite e contributi volontari versati alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare; b) contributi finanziari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per l’Unione; c) contributi finanziari a programmi o lavori svolti da organizzazioni internazionali, che rivestono particolare interesse per l’Unione; d) contributi finanziari ad attività (comprese riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi dell’Unione in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con i suoi partner in tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali possono essere a carico del FEAMP quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-88