Art. 8
Aiuti di Stato
In vigore dal 15 mag 2014
Aiuti di Stato
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli TFUE.
2. Gli TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nell’ambito d’applicazione dell’ TFUE.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.
4. Per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I TFUE, ai quali si applicano gli dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell’ TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE nell’ambito dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche in tali regioni, connesse alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:508:oj#art-8