Art. 77
Raccolta di dati
In vigore dal 15 mag 2014
Raccolta di dati
1. Il FEAMP sostiene le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati, come previsto all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificate nel regolamento (CE) n. 199/2008.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
a)
raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l’attuazione della PCP;
b)
programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP;
c)
monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli;
d)
campagne di ricerca in mare;
e)
partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore o di organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici;
f)
miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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