Art. 71
Calcolo della compensazione
In vigore dal 15 mag 2014
Calcolo della compensazione
La compensazione è versata agli operatori di cui all’, paragrafo 6, che svolgono attività nelle regioni di cui all’, paragrafo 1, e tiene conto dei seguenti fattori:
a)
per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e
b)
qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi supplementari.
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