Art. 71 · Calcolo della compensazione

Art. 71

Calcolo della compensazione

In vigore dal 15 mag 2014
Calcolo della compensazione La compensazione è versata agli operatori di cui all’, paragrafo 6, che svolgono attività nelle regioni di cui all’, paragrafo 1, e tiene conto dei seguenti fattori: a) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi supplementari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-71