Art. 68 · Misure a favore della commercializzazione

Art. 68

Misure a favore della commercializzazione

In vigore dal 15 mag 2014
Misure a favore della commercializzazione 1.   Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di: a) creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del regolamento (UE) n. 1379/2013; b) trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui: i) specie con un potenziale di mercato; ii) catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013; iii) prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007; c) promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando: i) la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l’adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (37); ii) la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell’ambiente; iii) la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi; iv) la presentazione e l’imballaggio dei prodotti; d) contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell’Unione dalle importazioni; e) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell’Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013; f) redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell’Unione; g) realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili. 2.   Gli interventi di cui al paragrafo 1 possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell’ambito della catena di approvvigionamento. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera g), non sono orientati verso denominazioni commerciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-68