Art. 66
Piani di produzione e di commercializzazione
In vigore dal 15 mag 2014
Piani di produzione e di commercializzazione
1. Il FEAMP sostiene la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 1379/2013.
2. Le spese connesse ai piani di produzione e di commercializzazione sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP solo previa approvazione, da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, della relazione annuale di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1379/2013.
3. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.
4. Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.
5. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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