Art. 57
Assicurazione degli stock acquicoli
In vigore dal 15 mag 2014
Assicurazione degli stock acquicoli
1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può contribuire a un’assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:
a)
calamità naturali;
b)
eventi climatici avversi;
c)
improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l’operatore non è responsabile;
d)
malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l’operatore non è responsabile.
2. Il verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 1 nel settore acquicolo è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.
3. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2 si considera emesso.
4. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30 % del fatturato annuo dell’acquacoltore, calcolato sulla base del fatturato medio dell’operatore dell’acquacoltura nel corso dei tre anni civili precedenti l’anno in cui si sono verificate le perdite economiche.
Storico versioni
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