Art. 54 · Prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura

Art. 54

Prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura

In vigore dal 15 mag 2014
Prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura 1.   Al fine di promuovere lo sviluppo di un’acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere: a) metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; b) i costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell’ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione; c) interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all’acquacoltura. 2.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all’attuazione delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE. 3.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale. I benefici ambientali dell’intervento sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico. 4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o il mancato guadagno. 5.   I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’.
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