Art. 52 · Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile

Art. 52

Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile

In vigore dal 15 mag 2014
Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile 1.   Al fine di favorire l’imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi acquacoltori. 2.   Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che: a) possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate; b) creino per la prima volta una microimpresa o una piccola impresa acquicola mettendosi a capo di tale impresa; c) presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività acquicola. 3.   Al fine di acquisire competenze professionali adeguate, gli operatori che fanno il loro ingresso nel settore dell’acquacoltura possono beneficiare del sostegno di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-52