Art. 47
Innovazione
In vigore dal 15 mag 2014
Innovazione
1. Al fine di promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi volti a:
a)
sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono l’impatto sull’ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
b)
sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
c)
esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.
2. Gli interventi a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati.
3. I risultati degli interventi sovvenzionati devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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